• Campo di applicazione / Requisiti 

    Le condizioni di importazione si applicano agli *animali acquatici dall’UE 

    * animali delle seguenti specie, in tutti gli stadi di sviluppo, compresi uova, sperma e gameti
    a) pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii
    b) molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca
    c) crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea 

    Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/990 (si veda sotto «Basi legali»).


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Certificato sanitario / Autodichiarazione / TRACES 

    Negli articoli 208–221 del «regolamento di base» (UE) 2016/429 sono stabiliti i casi in cui è necessario un certificato sanitario, un’autodichiarazione e/o una notifica (TRACES). Il regolamento delegato (UE) 2020/990 contiene le pertinenti norme esecutive. Un certificato sanitario è richiesto per l'importazione di animali di acquacoltura se

    • sono elencati per una malattia degli animali acquatici di categoria C (conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882), e
    • la Svizzera è indenne dalla malattia in questione o è sottoposta a un programma di eradicazione.

    Lo stesso vale per gli animali acquatici diversi da quelli di acquacoltura quando vengono introdotti in una azienda di acquacoltura o rilasciati in natura. La Svizzera è riconosciuta indenne da infezioni da virus dell’anemia infettiva del salmone («dei salmonidi», ISA). Per le partite delle seguenti specie (elencate per l'ISA) è quindi necessario un certificato sanitario ai sensi dell'art. 208 del Regolamento (UE) 2016/429:

    • Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
    • Salmone atlantico (Salmo salar)
    • Trota fario e di mare (Salmo trutta)

    Siccome in Svizzera finora non esistono zone, compartimenti o aziende con uno stato sanitario riconosciuto al riguardo di altre malattie di animali aquatici, per le partite di animali di acquacoltura diversi dalle specie sopraccitate è sufficiente un’autodichiarazione secondo l’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 e l’articolo 14 del regolamento (UE) 2020/990. In tutti i casi in cui è richiesto un certificato sanitario o un'autodichiarazione, deve essere fatta anche una dichiarazione TRACES. Prima di effettuare la prima importazione, la azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale. 

    Per le importazioni di animali acquatici diversi da quelli di acquacoltura, che NON sono trasferiti in una azienda di acquacoltura o rilasciati in natura, non sono richiesti né un certificato sanitario, né un’autodichiarazione, né una dichiarazione TRACES. Questo include, per esempio, gli animali acquatici tenuti esclusivamente in acquari o stagni da giardino (secondo l'art. 6 comma 4 Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca). 

    I modelli dei certificati sanitari sono pubblicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 (cfr. art. 6 e allegato I). Un modello per l'autodichiarazione può essere trovato sotto "Autodichiarazione".


    Condizioni supplementari 

    L’importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»). 

    Questo riguarda fra l’altro alcune specie di squali, storioni, l’anguilla europea, osteoglossidi, ippocampi e Caecobarbus geertsii. 

    L’importazione di pesci e di gamberi di acqua dolce elencati nell’allegato 3 dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) è di regola vietata. Per quanto riguarda i gamberi d’acqua dolce, il divieto si riferisce unicamente ai decapodi delle famiglie Astacidae, Cambaridae et Parastacidae, cosi come ai granchi dei generi Eriocheir et Potamon. Altri tipi di gamberi non sono affetti dal divieto. Sono concesse deroghe a questo divieto solo per i gamberi destinati al consumo del genere Cherax e a determinate condizioni a zoo e istituti di ricerca; inoltre sono soggetti ad autorizzazione (si veda «Ulteriori informazioni»).


    Autorizzazione di importazione in materia di conservazione delle specie 

    Secondo l’articolo 6 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (OLFP) per l’importazione di pesci vivi, uova e sperma di pesce nonché di gamberi di acqua dolce è necessaria un’autorizzazione d’importazione in materia di diritto della pesca (purché l’art. 8 OLFP non preveda l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione), dato che sono considerate specie di altri Paesi o di altre regioni (si veda sotto «Domanda di importazione»). Non è inoltre necessaria un’autorizzazione di importazione se gli animali d’acquacoltura sono tenuti esclusivamente per scopi ornamentali in acquari o stagni da giardino chiusi (a meno che si tratti di « specie vietate» elencate nell’allegato 3 dell’OLFP, si veda sopra « condizioni supplementari »).  


    Controlli all’importazione 

    Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali. 


    Osservazioni particolari 

    Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.

    Una tale autorizzazione è obbligatoria per gli squali, le razze, e per tutti i pesci che in condizioni naturali possono raggiungere oltre un metro di lunghezza, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca