Le
condizioni di importazione per il «pollame» si applicano a tutti i volatili dall’UE (compresi gli
animali da allevamento e le uova da cova) destinati alla produzione di carne,
uova da consumo, altri prodotti o anche per il ripopolamento della selvaggina.
Le condizioni di importazione per (altri) «volatili in cattività» o le loro uova da cova dall’UE si
applicano in qualsiasi altro caso,
il che comprende anche uccelli tenuti per mostre, gare, esposizioni,
competizioni, riproduzione o vendita.
(Per
viaggiare con «uccelli da compagnia» si
applicano condizioni agevolate; sono esclusi galline, tacchini, faraone,
anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti)
Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).
La Svizzera è riconosciuta indenne da infezioni da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Le garanzie addizionali stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/688 devono quindi essere soddisfatte per le partite di pollame [e anche di «gallinacei» (galliformes), i palmipedi (anseriformes) e gli struzioniformi (struthioniformes) nel caso siano considerati (altri) volatili in cattività] verso la Svizzera.
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale.
Il modello da
utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria
di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 /
12–13 e dell’allegato 1 del regolamento di
esecuzione (UE)
2021/403. L’originale deve
accompagnare l’invio, in formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò
sia tecnicamente possibile (si veda «Basi legali»).
In casi specificati all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688, un certificato ufficiale non è richiesto per i «volatili in cattività». Questo riguarda ad esempio il ritorno da esibizioni o da esibizioni di volo con uccelli. Il certificato ufficiale anche non è necessario per varcare il confine con colombi viaggiatori destinati a essere liberati per tornare in volo nello Stato (membro) di origine.
Una dichiarazione sanitaria è inoltre richiesta per volatili destinati alla macellazione (si veda sotto).
L’importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).
L’importazione di alcuni animali da reddito è soggetta a requisiti in base al diritto sull’agricoltura come autorizzazioni generali d’importazione / quote (si veda sotto «Ulteriori informazioni» > Importazione di prodotti agricoli).
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.
In determinati casi, il pollame d’allevamento è sottoposto a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L’importazione prevista deve essere notificata all’ufficio veterinario cantonale competente dieci giorni prima e l’arrivo degli animali entro le 24 ore successive.
Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.