Le condizioni di importazione si applicano a tutti gli «altri» mammiferi dall’UE, per i quali secondo il principio di esclusione non sussistono proprie (specifiche) condizioni di importazione sul sito www.usav.admin.ch
[Per le importazioni di animali detenuti in «stabilimenti confinati riconosciuti» (come gli zoo) e nei circhi valgono condizioni particolari]
Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. In assenza di disposizioni armonizzate nel caso in questione, si applicano le condizioni nazionali.
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Per i mammiferi marini (come le foche o i trichechi), i marsupiali e gli imenotteri (pipistrelli, volpi volanti), il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES, usando il modello «specie non armonizzata». Le partite di mammiferi delle restanti specie devono essere accompagnate esclusivamente da una dichiarazione sanitaria del titolare dell’azienda (si veda sotto «Dichiarazione della persona responsabile»).
L’importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.
Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.