Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/686 (si veda sotto «Basi legali»).
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale.
Il modello da
utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria
di animali o merci, ai sensi degli art. 8-11 o 13
e dell’allegato 1 del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/403. L’originale deve accompagnare l’invio, in
formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò sia tecnicamente possibile
(si veda «Basi legali»).
L’azienda di provenienza deve essere autorizzata all’importazione.
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.
Dopo l’importazione, gli effettivi di suini nei quali è stato impiegato sperma suino importato sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L’importazione prevista deve essere notificata all’ufficio veterinario cantonale competente almeno 10 giorni prima e l’arrivo degli animali entro le 24 ore successive. Le informazioni sulla durata della sorveglianza veterinaria ufficiale e sulle misure applicate in tale periodo sono fornite dall’ufficio veterinario cantonale competente (si veda in sotto la «Direttiva tecnica concernente la sorveglianza veterinaria ufficiale degli effettivi di suini in cui vengono impiegati sperma, ovuli o embrioni importati»).