Le condizioni di importazione si applicano ai cavalli, inclusi gli altri equidi quali zebre, asini e i loro incroci.
Per l’importazione di equidi è necessario un passaporto ufficiale per equidi. Se rimangono in Svizzera per più di 30 giorni devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali.
Gli equidi registrati devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale secondo l’allegato II della direttiva 2009/156/CE (modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2016/1840/UE). Questo documento è sufficiente per un viaggio (o viaggi) fra Stati membri dell’UE e Svizzera per massimo 10 giorni.
Per gli equidi non registrati e comunque per gli animali da macello è necessaria una notifica TRACES e gli animali devono essere accompagnati da un certificato secondo l’allegato III della direttiva 2009/156/CE.
Per l’importazione temporanea (massimo 7 giorni) dall’UE (Romania esclusa) e per la reimportazione di cavalli svizzeri dopo un soggiorno di breve durata (massimo 7 giorni) la Svizzera rinuncia al relativo certificato (e alla notifica TRACES per i cavalli non registrati). Prestare attenzione al fatto che un certificato di riesportazione dopo un soggiorno di breve durata in Svizzera può essere rilasciato soltanto se vi è un certificato preliminare contenente le relative garanzie sanitarie.
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
L’importazione di equidi dalla Romania è vietata.
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali. Gli organi doganali forniscono informazioni in merito alle procedure specifiche per l’importazione, in particolare riguardo alla dichiarazione elettronica e all’attribuzione dei contingenti doganali (si veda «Ulteriori informazioni»).
Gli equidi possono essere soggetti alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni») e contattare eventualmente l’USAV.
Per gli animali da circo devono eventualmente essere osservate le condizioni speciali per gli animali da circo.
Per gli animali destinati alla macellazione diretta deve inoltre essere compilata la Conferma 06/04 relativa alla somministrazione di medicamenti e alla salute degli animali (si veda Certificato sanitario / TRACES). Il documento deve essere consegnato al controllore delle carni con titolo veterinario del macello di destinazione prima del controllo degli animali da macello.