Le specifiche condizioni di importazione di polizia epizootica sono descritte in modo dettagliato in «Ulteriori informazioni».
I sottoprodotti di origine animale devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento n. (CE) 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011.
Una notifica TRACES è prescritta in tutti i casi previsti nell’articolo 48 del regolamento (CE) 1069/2009.
La partita deve essere accompagnata da un documento commerciale conforme a quello previsto nel regolamento (UE) n. 142/2011 (si veda sotto in «Documento commerciale»).
Per determinati sottoprodotti di origine animale (ad es. alimenti pronti all’uso per animali da compagnia, trofei di caccia e preparati animali) non sono necessari né una notifica TRACES né un documento commerciale (si veda «Ulteriori informazioni» nel documento «Importare sottoprodotti di origine animale dall’UE e dalla Norvegia»).
Per importare sottoprodotti di origine animale della categoria 3 non è necessaria un’autorizzazione di polizia epizootica dell’USAV.
Per tutti i sottoprodotti di origine animale che non sono importati a condizioni standard (prodotti C1 e C2) è necessaria un’autorizzazione d’importazione. Occorre presentare una domanda d’importazione scritta all’USAV (si veda in «Domande di importazione»).
L’azienda di provenienza deve essere autorizzata all’importazione.
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali.
Le autorità cantonali competenti verificano, nell’ambito delle loro attività di controllo, i certificati sanitari prescritti o i documenti commerciali.
Determinate specie animali sono anche soggette alle disposizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni») e presentare eventualmente una domanda di importazione (si veda «Domande di importazione»). Nel caso in cui si necessiti di un’autorizzazione d’importazione, dopo l’importazione occorre effettuare il controllo relativo alla conservazione delle specie.
La partita deve essere notificata alla dogana ed entro 48 ore (due giorni lavorativi) esibita al posto di ispezione relativo alla conservazione delle specie scelto (si veda «Ulteriori informazioni»). La dogana riscuote anticipatamente la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie.