• Campo di applicazione / Requisiti 

    Le condizioni di importazione si applicano ai *camelidi, **cervidi e ad ***altri ungulati dall’UE
      *ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae, figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/429
     **ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/429
    ***ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi
    [Per le importazioni di animali detenuti in «stabilimenti confinati riconosciuti» (come gli zoo) e nei circhi valgono condizioni particolari] 

    Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).

    Disposizioni supplementari si trovano anche in altri decreti: ad esempio, i requisiti relativi alla febbre catarrale ovina per il trasporto di animali vivi e di materiale germinale sono stabiliti nell’allegato V parte II capitolo II del regolamento delegato EU 2020/689 («sorveglianza e stato sanitario»).


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Certificato sanitario / TRACES 

    Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale.
    Il modello da utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 / 12–13 e dell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. L’originale deve accompagnare l’invio, in formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò sia tecnicamente possibile (si veda «Basi legali»). 

    Per gli animali destinati alla macellazione diretta deve essere compilata inoltre il documento 06/04 (Conferma) relativo alla somministrazione di medicamenti e allo stato di salute degli animali. Il documento deve essere consegnato al controllore delle carni con titolo veterinario del macello di destinazione prima del controllo degli animali da macello (si veda sotto «Ulteriori informazioni»). 


    Condizioni supplementari 

    L’importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»). 


    Controlli all’importazione 

    Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali. 

    Dopo l’importazione, gli animali sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L’importazione prevista deve essere notificata all’ufficio veterinario cantonale competente 10 giorni prima e l’arrivo degli animali entro le 24 ore successive. 


    Osservazioni particolari 

    Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.