Le condizioni di importazione si applicano agli anfibi e ai rettili dall’UE
[Per le importazioni di animali detenuti in «stabilimenti confinati riconosciuti» (come gli zoo) e nei circhi valgono condizioni particolari]
Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. In assenza di disposizioni armonizzate nel caso in questione, si applicano le condizioni nazionali.
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Per le salamandre e i tritoni, il veterinario
ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica
TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione
svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità
cantonale (si veda sotto «Ulteriori informazioni» > «Misure di protezione
Batrachochytrium salamandrivorans», in francese).
In
tutti gli altri casi non è necessario alcun certificato sanitario.
L’importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).
Gli animali non devono avere sintomi di malattia, né provenire da aziende/territori soggetti a provvedimenti di sequestro.
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.
Sulle base del diritto in materia di protezione degli animali, è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale per la detenzione di animali selvatici, e qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi: commercio, pubblicità, esposizioni, zoo, circhi e/o sperimenti sugli animali.