Le
condizioni di importazione si applicano alle api mellifere e ai bombi dall’UE
(della
specie Apis mellifera o del genere Bombus)
Sulla base degli accordi bilaterali, le disposizioni che disciplinano il traffico tra Stati membri dell’UE valgono anche per gli scambi con la Svizzera. Il regolamento (UE) 2016/429 ne stabilisce il quadro fondamentale, mentre le disposizioni dettagliate sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2020/688 (si veda sotto «Basi legali»).
I requisiti prevedono una serie di eccezioni per i bombi «da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale».
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale.
Il modello da
utilizzare è quello (disponibile in TRACES) adeguato alla determinata categoria
di animali o merci, ai sensi degli articoli 6–7 /
12–13 e dell’allegato 1 del regolamento di
esecuzione (UE)
2021/403. L’originale deve
accompagnare l’invio, in formato cartaceo, o anche elettronico non appena ciò
sia tecnicamente possibile (si veda «Basi legali»).
L’importazione di determinate specie animali è anche soggetta alle condizioni in materia di conservazione delle specie (si veda sotto «Ulteriori informazioni»).
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Rivolgersi alle autorità doganali per tutte le domande sul diritto e le procedure doganali.
Dopo l’importazione, gli animali sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L’importazione prevista deve essere notificata all’ufficio veterinario cantonale competente 10 giorni prima e l’arrivo degli animali entro le 24 ore successive.