• Campo di applicazione / Requisiti 

    Le condizioni di importazione si applicano alle api mellifere (Apis mellifera) e ai bombi (Bombus spp.). 

    Dopo l’importazione, gli animali sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L’importazione prevista deve essere notificata all’ufficio veterinario cantonale competente 10 giorni prima e l’arrivo degli animali entro le 24 ore successive. 

    Secondo l’Accordo bilaterale UE-CH gli animali devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/65/CEE


    Certificato sanitario / TRACES 

    Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale. 

    Gli animali devono essere accompagnati dal certificato TRACES 92/65/CEE EII «Api/api regine e calabroni». È autorizzata solo la copia originale timbrata e firmata. 


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Controlli all’importazione 

    Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali. 

    Le autorità cantonali competenti verificano, nell’ambito delle loro attività di controllo, i certificati sanitari prescritti o i documenti commerciali.