• Campo di applicazione / Requisiti 

    Le condizioni di importazione si applicano sia per l’importazione a scopi commerciali di cani, gatti e furetti (ossia vi è un cambiamento di proprietario), sia per l’importazione privata (ossia non vi sarà un cambiamento di proprietario) di complessivamente più di cinque cani, gatti e furetti. Per le importazioni private con un totale di un massimo di cinque animali di queste specie si applicano le regolamentazioni per viaggi privati con cani, gatti e furetti.

    [Per le importazioni di animali detenuti in «stabilimenti confinati riconosciuti» valgono condizioni particolari]

    Per l’importazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

    • Protezione contro la rabbia
    • ·Almeno 21 giorni prima dell’importazione deve essere effettuata la vaccinazione. Se si tratta di una vaccinazione di richiamo effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione primaria, non è previsto alcun periodo di attesa. Una vaccinazione primaria viene riconosciuta solo se è stata somministrata all’animale a partire da un’età di 12 settimane.
    • Animali giovani: gli animali giovani fino a 12 settimane possono essere importati in Svizzera senza vaccinazione se sono al seguito della madre dalla quale dipendono oppure se è prevista una dichiarazione del detentore secondo cui sin dalla nascita gli stessi non sono mai entrati in contatto con animali selvatici. Con una tale dichiarazione è consentito importare anche animali giovani di età compresa tra 12 e 16 settimane se sono già stati vaccinati contro la rabbia ma il termine di attesa di 21 giorni non è ancora scaduto (si veda il documento modello in «Amministrazione e informazioni»).
    • L’importazione e il transito di cuccioli di cane di età inferiore a 56 giorni sono vietati per motivi di protezione degli animali, a meno che non viaggino al seguito della madre (o della nutrice).
    • Identificazione
    • Gli animali devono essere identificati con un microchip (secondo le norme ISO 11784 o 11785).
    • Passaporto europeo per animali da compagnia
    • Gli animali devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia correttamente compilato. Per i passaporti rilasciati dopo il 29.12.2014 vale il nuovo formato.

    L’importazione di cani con orecchie e/o coda recise è vietata (si veda «Ulteriori informazioni»). L’importazione di cani e gatti con orecchie e/o coda recise è vietata (si veda «Ulteriori informazioni»). 


    Certificato sanitario / TRACES 

    Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale. 

    Le analisi veterinarie (a partire da 48 ore prima della partenza) devono essere confermate nel certificato ufficiale (TRACES). 


    Autorizzazione di importazione di polizia epizootica 

    Le autorizzazioni in deroga per l’importazione di cani e gatti che non soddisfano le condizioni di importazione sono possibili solo in rari casi, ad esempio quando gli animali (secondo il certificato veterinario) non possono essere vaccinati contro la rabbia per motivi medici (si veda «Domande di importazione»). 


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Autorizzazione di detenzione 

    Eventualmente è necessaria un’autorizzazione di detenzione di animali selvatici da richiedere all’ufficio veterinario cantonale competente. Le specie animali interessate sono elencate negli articoli 89−92 dell’ordinanza sulla protezione degli animali


    Misure di protezione sovraordinate 

    È necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi:

    • commercio
    • cessione di animali randagi e abbandonati (autorizzazione per il commercio)
    • pubblicità
    • esposizioni di animali
    • mercati di piccoli animali
    • zoo
    • circhi
    • e/o esperimenti sugli animali.

    Informarsi presso l’ufficio veterinario cantonale competente.