• Campo di applicazione / Requisiti 

    Secondo l’Accordo bilaterale UE-CH gli animali devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/65/CEE


    Certificato sanitario / TRACES 

    Per le salamandre e i tritoni, il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale (si veda sotto “Certificato sanitario / TRACES”).

    In ogni altro caso, non è necessario nessun certificato sanitario.


    Condizioni supplementari 

    Gli animali non devono avere sintomi di malattia, né provenire da aziende/territori soggetti a provvedimenti di sequestro.


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Controlli all’importazione 

    Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali. 


    Autorizzazione di detenzione 

    Eventualmente è necessaria un’autorizzazione di detenzione di animali selvatici da richiedere all’ufficio veterinario cantonale competente. Le specie animali interessate sono elencate negli articoli 89−92 dell’ordinanza sulla protezione degli animali


    Osservazioni particolari 

    Determinate specie animali sono anche soggette alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni») e selezionare la relativa categoria tramite la ricerca dettagliata.