Secondo l’Accordo bilaterale UE-CH gli animali devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/65/CEE.
Per le salamandre e i tritoni, il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale (si veda sotto “Certificato sanitario / TRACES”).
In ogni altro caso, non è necessario nessun certificato sanitario.
Gli animali non devono avere sintomi di malattia, né provenire da aziende/territori soggetti a provvedimenti di sequestro.
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali.
Eventualmente è necessaria un’autorizzazione di detenzione di animali selvatici da richiedere all’ufficio veterinario cantonale competente. Le specie animali interessate sono elencate negli articoli 89−92 dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
Determinate specie animali sono anche soggette alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni») e selezionare la relativa categoria tramite la ricerca dettagliata.