Le condizioni di importazione si applicano a tutti gli «altri mammiferi» per i quali secondo il principio dell'esclusione non sussistono proprie (specifiche) condizioni di importazione di polizia epizootica. Prestare eventualmente attenzione alle condizioni specifiche per l’importazione in centri o istituti riconosciuti. (Scimmie e proscimmie possono essere oggetto di scambio soltanto fra tali centri).
Secondo l’Accordo bilaterale UE-CH gli animali devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/65/CEE.
Pour les « autres mammifères » ci-après, le vétérinaire officiel du pays de provenance doit envoyer au service vétérinaire cantonal du lieu de destination une notification électronique TRACES. Avant la première importation, les autorités cantonales doivent enregistrer l’établissement de destination suisse dans le système électronique TRACES.
I carnivori, i marsupiali e gli imenotteri summenzionati devono essere accompagnati dal certificato TRACES «specie non armonizzate». È autorizzata solo la copia originale timbrata e firmata.
Gli animali delle restanti specie di mammiferi (senza condizioni di importazione «proprie» e non menzionati sopra, ad es. insettivori) devono essere accompagnati da un certificato sanitario del titolare dell’azienda (si veda «Certificato sanitario / TRACES»).
Per l’importazione è prescritta un’autorizzazione di importazione dell’USAV.
Se si tratta di una specie protetta, al momento dell’importazione la partita deve essere accompagnata oltre che dall’autorizzazione di importazione anche dalla copia originale dell’autorizzazione di esportazione CITES del Paese di provenienza.
Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni»).
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Le autorità cantonali competenti verificano, nell’ambito delle loro attività di controllo, i certificati sanitari prescritti o i documenti commerciali.
Controllo relativo alla conservazione delle specie
La partita deve essere notificata alla dogana ed entro 48 ore (due giorni lavorativi) esibita al posto di ispezione relativo alla conservazione delle specie scelto (si veda «Ulteriori informazioni»). La dogana riscuote anticipatamente la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie.
Eventualmente è necessaria un’autorizzazione di detenzione di animali selvatici da richiedere all’ufficio veterinario cantonale competente. Le specie animali interessate sono elencate negli articoli 89−92 dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
Determinate specie animali sono anche soggette alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni»).