• Campo di applicazione / Requisiti 

    Le condizioni di importazione si applicano a tutti gli «altri mammiferi» per i quali secondo il principio dell'esclusione non sussistono proprie (specifiche) condizioni di importazione di polizia epizootica. Prestare eventualmente attenzione alle condizioni specifiche per l’importazione in centri o istituti riconosciuti. (Scimmie e proscimmie possono essere oggetto di scambio soltanto fra tali centri). 

    Secondo l’Accordo bilaterale UE-CH gli animali devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/65/CEE


    Certificato sanitario / TRACES 

    Pour les « autres mammifères » ci-après, le vétérinaire officiel du pays de provenance doit envoyer au service vétérinaire cantonal du lieu de destination une notification électronique TRACES. Avant la première importation, les autorités cantonales doivent enregistrer l’établissement de destination suisse dans le système électronique TRACES.

    • Carnivori inclusi tutti i mammiferi marini (ad es. felini, canidi incluse volpi, orsi, procionidi, mustelidi, viverridi, proteli, ienidi, trichechi, foche)
    • Marsupiali
    • Imenotteri (pipistrelli, volpi volanti)

    I carnivori, i marsupiali e gli imenotteri summenzionati devono essere accompagnati dal certificato TRACES «specie non armonizzate». È autorizzata solo la copia originale timbrata e firmata. 

    Gli animali delle restanti specie di mammiferi (senza condizioni di importazione «proprie» e non menzionati sopra, ad es. insettivori) devono essere accompagnati da un certificato sanitario del titolare dell’azienda (si veda «Certificato sanitario / TRACES»). 


    Autorizzazione di importazione in materia di conservazione delle specie 

    Per l’importazione è prescritta un’autorizzazione di importazione dell’USAV. 


    Condizioni in materia di conservazione delle specie 

    Se si tratta di una specie protetta, al momento dell’importazione la partita deve essere accompagnata oltre che dall’autorizzazione di importazione anche dalla copia originale dell’autorizzazione di esportazione CITES del Paese di provenienza. 

    Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni»). 


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Controlli all’importazione 

    Le autorità cantonali competenti verificano, nell’ambito delle loro attività di controllo, i certificati sanitari prescritti o i documenti commerciali. 

    Controllo relativo alla conservazione delle specie

    La partita deve essere notificata alla dogana ed entro 48 ore (due giorni lavorativi) esibita al posto di ispezione relativo alla conservazione delle specie scelto (si veda «Ulteriori informazioni»). La dogana riscuote anticipatamente la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie. 


    Autorizzazione di detenzione 

    Eventualmente è necessaria un’autorizzazione di detenzione di animali selvatici da richiedere all’ufficio veterinario cantonale competente. Le specie animali interessate sono elencate negli articoli 89−92 dell’ordinanza sulla protezione degli animali


    Osservazioni particolari 

    Determinate specie animali sono anche soggette alle condizioni in materia di conservazione delle specie. Verificare lo stato di protezione nell’elenco delle specie CITES (si veda «Ulteriori informazioni»).