• Campo di applicazione / Requisiti 

    Le condizioni di importazione si applicano ai suini domestici inclusi i minipig (Famiglia Suidae).

    Per l’importazione degli animali è eventualmente necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (si veda «Ulteriori informazioni»). 

    Dopo l’importazione, gli animali sono sottoposti a una sorveglianza veterinaria ufficiale secondo le istruzioni del veterinario cantonale. L’importazione prevista deve essere notificata all’ufficio veterinario cantonale competente 10 giorni prima e l’arrivo degli animali entro le 24 ore successive. 

    Le specifiche condizioni di importazione di polizia epizootica sono descritte in modo dettagliato in «Ulteriori informazioni». 

    Gli animali devono soddisfare le condizioni per gli scambi intracomunitari di suini domestici secondo la direttiva 64/432/CEE.

    Le specifiche condizioni di importazione di polizia epizootica sono descritte in modo dettagliato in «Ulteriori informazioni». 


    Certificato sanitario / TRACES 

    Il veterinario ufficiale del Paese di provenienza deve effettuare una notifica elettronica TRACES. Prima di effettuare la prima importazione l’azienda di destinazione svizzera deve essere registrata nel sistema elettronico TRACES dall’autorità cantonale. 

    Gli animali devono essere accompagnati dal certificato TRACES «64/432 F2 Suini». È autorizzata solo la copia originale timbrata e firmata. 


    Misure di protezione sovraordinate 

    Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione. 


    Controlli all’importazione 

    Prestare attenzione al fatto che non tutte le categorie di animali e merci possono essere importate in Svizzera attraverso un valico qualunque. Le autorità doganali decidono autonomamente in merito alle competenze dei singoli uffici doganali. 

    Le autorità cantonali competenti verificano, nell’ambito delle loro attività di controllo, i certificati sanitari prescritti o i documenti commerciali. 


    Osservazioni particolari 

    Per gli animali destinati alla macellazione diretta deve inoltre essere compilata la Conferma 06/04 relativa alla somministrazione di medicamenti e alla salute degli animali (si veda Certificato sanitario / TRACES). Il documento deve essere consegnato al controllore delle carni con titolo veterinario del macello di destinazione prima del controllo degli animali da macello. 

    È necessaria un’autorizzazione dell’ufficio veterinario cantonale qualora gli animali siano importati per uno dei seguenti scopi:

    • commercio
    • pubblicità
    • esposizioni di animali
    • zoo
    • circhi
    • e/o esperimenti sugli animali.

    Informarsi presso l’ufficio veterinario cantonale competente.