Le condizioni di importazione si applicano a determinati animali e prodotti di origine animale per scopi di ricerca, analisi, controllo e sviluppo. Si veda anche «Osservazioni particolari» e «Ulteriori informazioni» > "Informazione procedure d'autorizzazione".
In generale animali e prodotti animali devono essere importati nel rispetto delle condizioni di importazione applicabili ai rispettivi prodotti. Per maggiori informazioni si prega di consultare i relativi capitoli.
Per le partite che non possono soddisfare questi requisiti, l’USAV può rilasciare in singoli casi autorizzazioni di importazione. Uno dei presupposti è che l’importazione e l’uso corretti possano essere garantiti e monitorati dal momento del passaggio al confine fino al corretto smaltimento. In nessun caso tali animali o prodotti di origine animale possono essere immessi sul mercato o entrare in contatto con animali o prodotti animali commercializzabili.
Una volta esaurito l’uso previsto, i prodotti di origine animale devono essere riesportati nel Paese di provenienza o smaltiti secondo le norme vigenti.
Ulteriori condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di importazione sono contenute nel documento «Informazione procedure d’autorizzazione» (si veda «Ulteriori informazioni» in basso). All’USAV deve essere inviata una domanda di importazione debitamente compilata (si veda «Domande di importazione»).
Si applicano sempre le misure di protezione valide il giorno dell’importazione.
Importazioni nel traffico aereo diretto
Se prescritto, il controllo veterinario di confine della partita viene effettuato all’arrivo presso l’aeroporto svizzero (Zurigo o Ginevra).
Importazioni attraverso l’UE
Il controllo veterinario di confine (CVC) viene effettuato di norma al momento dell’arrivo nell’UE. L’importatore deve informarsi presso il posto di controllo frontaliero dell’UE sulla notifica preventiva e su altre condizioni eventualmente applicabili.
Il DSCE rilasciato dal posto di controllo frontaliero dell’UE deve essere disponibile al momento del passaggio alla frontiera svizzera e accompagnare la partita fino all’azienda di destinazione.
Determinate specie animali sono anche soggette alle disposizioni in materia di conservazione delle specie. I campioni di specie animali protette necessitano di un’autorizzazione di importazione in materia di conservazione delle specie (ad eccezione di sangue e campioni di tessuti di scimmie secondo l’allegato II CITES , per il settore farmaceutico) nonché di un’autorizzazione d’esportazione CITES del Paese di provenienza.
Queste partite devono essere notificate alla dogana ed esibite entro 48 ore (due giorni lavorativi) a un posto di ispezione relativo alla conservazione delle specie (si veda il documento «Controllo relativo alla conservazione delle specie» in «Ulteriori informazioni»).
La dogana riscuote anticipatamente la tassa per il controllo relativo alla conservazione delle specie.
In caso di domande e dubbi, si prega di contattare l’USAV.